Indicazioni operative per lo svolgimento di piccoli trattenimenti musicali accessori o complementari agli esercizi principali di somministrazione di alimenti e bevande destinati esclusivamente agli avventori o fruitori degli stessi

Indicazioni operative per lo svolgimento di piccoli trattenimenti musicali accessori o complementari agli esercizi principali di somministrazione di alimenti e bevande destinati esclusivamente agli avventori o fruitori degli stessi.

I titolari di esercizi per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, alle condizioni previste dall’art. 19 della D.C.C. n.117 del 16 Giugno 2016 “Regolamento comunale per la disciplina delle attività di somministrazione di alimenti e bevande” così come disciplinate dall’art. 18 del R.R. 27 ottobre 2022 n.6, sono abilitati alla trasmissione telematica a mezzo PEC dello Sportello Unico delle Attività Produttive di specifica Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) per piccoli trattenimenti musicali come da modulistica reperibile sul portale S.U.A.P. del Comune di Fano https://sportellounico.comune.fano.ps.it/suap/ → documenti utili.

-Mod.SCIA/Trattenimenti.pdf
-Mod.SCIA/Trattenimenti.doc

Ai sensi dell’art. 19 della D.C.C. n.117 del 16 Giugno 2016 oltre all’esercizio dell’attività principale, l’autorizzazione/SCIA di somministrazione di alimenti e bevande, consente nel rispetto delle normative di settore vigenti, le seguenti attività accessorie:

• l’installazione e l’uso di apparecchi radiotelevisivi e di impianti per la diffusione sonora e di immagini, a condizione che:

• i locali non siano allestiti in modo da configurare un’attività di pubblico spettacolo o intrattenimento;
• non sia imposto il pagamento di un biglietto d’ingresso (o equivalenti economici).
La presenza e l’uso di un normale apparecchio televisivo o l’uso di un televisore abilitato a trasmettere su reti decodificate, alle condizioni ivi previste, non comporta alcun particolare adempimento.

• Lo svolgimento di piccoli trattenimenti musicali senza ballo, all’interno del locale e area esterna adiacente, come sotto definiti, qualora si verifichino le seguenti condizioni:

• l’effettuazione degli spettacoli e dei trattenimenti deve comunque avvenire in modo tale che non si possa configurare l’attivazione di un locale di pubblico spettacolo e in conformità all’allegato A) del D.P.R. n. 151/2011;
• l’attività di trattenimento deve essere complementare, secondaria, accessoria rispetto all’attività principale o prevalente;
• nel locale non devono essere presenti spazi espressamente destinati all’attività di spettacolo o ballo, e pertanto idonei all’accoglimento prolungato del pubblico che assiste o partecipa in maniera diretta e non incidentale o casuale allo spettacolo;
• l’ingresso al locale deve permanere libero e gratuito;
• il prezzo delle consumazioni non deve essere maggiorato rispetto ai prezzi normalmente praticati.

Per piccoli trattenimenti si intendono:

a) piccole forme di intrattenimento cui il pubblico assiste in forma prevalentemente passiva quali esposizione di opere artistiche, presentazione di libri, od altre attività similari. Lo svolgimento di queste attività non é soggetto a segnalazione e può protrarsi sino all’orario di chiusura dell’esercizio e comunque nel rispetto dei limite di legge in materia di inquinamento acustico.

b) piccoli intrattenimenti musicali quali musica da ascolto, concertini dal vivo, piano-bar, esecuzioni musicali a mezzo apparecchiature con presenza o meno di dj, karaoke, od altro, in ogni caso fatta salva l’esclusione di trattenimenti danzanti od attività rientranti nell’ambito del rilascio della licenza di pubblica sicurezza ai sensi dell’art.68 del T.U.L.P.S.

Ricorrendo le condizioni di cui alla lettera b), l’esercente dovrà presentare allo Sportello Unico delle Attività Produttive di Fano apposita Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) come da modulistica approvata “Mod.SCIA/Trattenimenti” allegando la relazione di impatto acustico, redatta da un tecnico esperto in acustica, in cui si evidenzi il rispetto dei valori limite di cui all’art. 3 della 447/95 in relazione alla classificazione acustica del territorio comunale nonché alle eventuali disposizioni comunali dettate in materia di inquinamento acustico.
Limitatamente al periodo 1 Giugno – 30 Settembre di ogni anno, qualora il gestore del pubblico esercizio intenda effettuare piccoli trattenimenti musicali con strumentazioni estranee all’impianto dell’esercizio pubblico e con esso non collegate, la segnalazione di cui sopra potrà essere accompagnata, in alternativa alla relazione del tecnico competente in acustica, da una dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 che preveda il rispetto dei valori limite come previsti dalla delibera di G.C. n.246 del 2016 e successive modifiche ed integrazioni.
I piccoli trattenimenti di cui alla lettera b) del presente articolo possono protrarsi sino all’orario di chiusura dell’esercizio, purché nel rispetto dei limiti di legge in materia di inquinamento acustico, nonché dei regolamenti ed ordinanze comunali vigenti:

Delibera di G.C. n. 246 del 07/06/2016 “DISCIPLINA DEGLI ORARI E DEI VALORI LIMITE fissati dall’art.2 della L. n. 447/95 per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, qualora comportino l’impiego di macchinari rumorosi”

-Testo Delibera

L’effettuazione dei piccoli trattenimenti come sopra indicati, che avvenga nel rispetto delle condizioni e con le modalità prescritte, non sono soggetti a controllo ai fini del rilascio del certificato di prevenzione incendi in quanto attività da ritenersi escluse dal campo di applicazione del D.M. Interni del 19.08.1996 “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo”, così come rimangono escluse dal campo di applicabilità delle disposizioni di cui all’art.80 del T.U.L.P.S. in materia di collaudo ed agibilità dei locali, non qualificandosi come attività di pubblico spettacolo.

ORIENTAMENTI INTERPRETATIVI:

Circ. Min Int. n. 12388/4109/A.1 del 14 giugno 1984
Cass. pen., sent. 10234 del 21 ottobre 1986
Ris. Min. Int. 28 luglio 1995
TAR Lombardia, Sez. IV, sent. n.3407/2007
TAR Abruzzo sent n.350/2010
TAR Toscana sent. 369 del 10 marzo 2017

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