Settore Commerciale STRUTTURE RICETTIVE (TURISMO) Attività Commerciale STRUTTURE RICETTVE ALL'ARIA APERTA Oggetto della domanda Campeggi didattico-educativi

Il procedimento è scaduto il 18/12/2024.

  • Inquadramento
    • Descrizione

      Tra le attività rientranti nella categoria dei campeggi didattico-educativi sono presenti:

      • Campeggi fissi all’aperto;
      • Campeggi nelle aree protette;
      • Campeggi itineranti all’aperto.

      Campeggi fissi all’aperto: è permessa l'organizzazione di campeggi fissi all'aperto nel territorio regionale da parte di enti o associazioni senza scopo di lucro che svolgono attività educative e sociali in attuazione dei loro fini statutari e sono in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

      1. a) iscrizione ad uno degli albi regionali del volontariato;
      2. b) perseguimento di finalità educative, didattiche, sportive, religiose o sociali.

      I campeggi fissi all'aperto, di durata compresa tra i tre ed i quindici giorni per ogni gruppo, si svolgono in aree autorizzate mediante l'utilizzo di strutture di pernottamento mobili e nel rispetto, nel periodo compreso tra il 15 giugno ed il 15 settembre di ogni anno, delle condizioni stabilite dalla Giunta regionale con Delibera n. 579 del 30/04/2008. Qualora l'area utilizzata non sia attrezzata con servizi igienico-sanitari fissi, l'utilizzo della stessa non può superare complessivamente i sessanta giorni, ricadenti nel periodo di cui al punto precedente.

      Campeggi nelle aree protette: si svolgono secondo le disposizioni del regolamento di ciascun ente gestore all'interno del territorio delle aree protette. In mancanza del suddetto regolamento, si applicano le disposizioni del capo IV della L.R. 9/2006.

      Campeggi itineranti all’aperto: sono attività che si realizzano mediante pernottamenti in tende, con soste nella medesima area non superiori alle quarantotto ore consecutive. I soggetti partecipanti assicurano la presenza al campo di almeno un responsabile che ne curi la conduzione il quale, al momento dell'arrivo, ne dà comunicazione al Comune. Le associazioni che organizzano sul territorio regionale campeggi itineranti devono rispettare le modalità stabilite dalla Giunta regionale con Delibera n. 579 del 30/04/2008.

      La partecipazione dei giovani di età inferiore ai diciotto anni ai campeggi di cui alla presente scheda è subordinata alla presentazione di una scheda sanitaria in cui sono indicati lo stato di salute del giovane e le vaccinazioni cui è stato sottoposto. Le schede devono essere certificate dal medico curante e conservate dal responsabile del campo.

      Gli ospiti stranieri devono avere al seguito la documentazione relativa alle vaccinazioni effettuate nei paesi di origine e agli adempimenti previsti dagli accordi internazionali.

      Il responsabile del campo deve essere munito di un certificato, rilasciato a titolo gratuito dall'azienda sanitaria, attestante che lo stesso è esente da malattie infettive contagiose che siano di ostacolo alla sua permanenza al campo stesso.

      Per garantire la sicurezza dei partecipanti alle attività di cui alla presente scheda gli organizzatori devono garantire adeguata copertura assicurativa.

      Modalità di presentazione

      Le attività relative ai Campeggi itineranti all’aperto sono soggetti a comunicazione al Comune competente, invece l’attività dei Campeggi fissi all’aperto e dei Campeggi nelle aree protette sono soggette alla presentazione di una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) al Comune competente per territorio, nel rispetto delle modalità e condizioni definite dalla Giunta regionale.

      L’attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data della presentazione della SCIA alal Comune competente. La SCIA dovrà essere compilata sull’apposito modello riportato in calce e presentata insieme alla documentazione richiesta.

      La SCIA verrà sottoposta alle verifiche istruttorie di cui all’art. 6 della L. 241/90 e, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al punto precedente, l’amministrazione competente, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui sopra, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l’interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall’amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni.

  • Normativa
    • FonteRiferimentoAllegatoLink
      RegionaleDelib.G.R. 30 aprile 2008, n. 579 . Definizione delle modalita' e condizioni per l'organizzazione dei campeggi didattico- educativi - Artt. 36, 37, 38 e 39 della L.R. n. 9/2006.
      NazionaleDECRETO LEGISLATIVO 26 marzo 2010 n.59
      NazionaleLegge 29/03/2001 n. 135 . Riforma della legislazione nazionale del turismo.
      NazionaleD.P.C.M. 13/09/2002 - Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 Settembre 2002 Recepimento dell'accordo fra lo Stato, le regioni e le province autonome sui principi per l'armonizzazioNE, la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico.
      RegionaleCriteri ambientali per le strutture ricettive alberghiere e all'aria aperta, in attuazione dell'articolo 19, comma 1, della legge regionale 11 luglio 2006, n. 9 (Testo unico delle norme regionali in materia di turismo).
  • Responsabile
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