Settore Commerciale ATTIVITA' DI POLIZIA AMMINISTRATIVA Attività Commerciale SPETTACOLI VIAGGIANTI Oggetto della domanda Domanda di voltura degli atti di registrazione e di assegnazione del codice identificativo di attivita' di spettacolo viaggiante.
  • Inquadramento
    • Sono considerati “spettacoli viaggianti”, a norma dell’art. 2 della Legge 18/03/1968 n. 337, le attività spettacolari, i trattenimenti e le attrazioni allestite a mezzo attrezzature mobili, all’aperto o al chiuso, ovvero in parchi di divertimento anche se in maniera stabile.

      Le attrazioni di spettacolo viaggiante si intendono classificate secondo l’elenco ufficiale del Ministero per i Beni e le Attività culturali, in base all’art. 4 della Legge n. 337/68 e successive modifiche ed integrazioni. Questo elenco, suddiviso in piccole, medie e grandi attrazioni, indica anche le particolarità tecnico-costruttive, le caratteristiche funzionali e la denominazione delle medesime.

      Ai sensi del D.M. 18 maggio 2007 ”Norme di Sicurezza per le Attività di Spettacolo Viaggiante” le attrazioni dovranno essere registrate e identificate con un apposito codice. L’obbligo riguarda sia le nuove attrazioni che quelle già esistenti. L’attrazione priva di registrazione non potrà essere messa in esercizio.

      La procedura di registrazione prevede l’acquisizione del parere della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo che:

      • verifica la completezza e l’idoneità della documentazione allegata;
      • sottopone l’attrazione ad un controllo di regolare funzionamento nelle ordinarie condizioni di esercizio;
      • accerta l’esistenza di un verbale di collaudo;
      • dispone eventuali ulteriori approfondimenti, qualora li ritenga necessari.

      Le attrazioni nuove devono essere registrate prima del loro utilizzo. La registrazione può avvenire:

      • presso il Comune nel cui ambito territoriale è avvenuta la costruzione
      • presso il Comune nel cui territorio è previsto il primo impiego dell’attrazione
      • presso il Comune nel cui territorio è presente la sede legale del gestore.

      Le attrazioni esistenti sul territorio nazionale devono ottenere la registrazione e il relativo codice identificativo. La registrazione può avvenire:

      • presso il Comune nel cui territorio è presente la sede legale del gestore;
      • presso il Comune nel cui territorio è in corso l’impiego dell’attrazione.

      In caso di mancata registrazione, l’attrazione non potrà essere utilizzata, e per la successiva regolarizzazione dovrà seguire il percorso previsto per le nuove attrazioni.

      Le attrazioni esistenti provenienti da altri Stati membri dell’Unione Europea, dalla Turchia o da un Paese EFTA firmatario dell’accordo SEE devono ottenere la registrazione ed il relativo codice identificativo prima di essere poste in esercizio sul territorio nazionale. La registrazione può avvenire:

      • presso il Comune nel cui territorio è presente la sede sociale del gestore;
      • presso il Comune nel cui territorio è previsto il primo impiego dell’attrazione sul territorio nazionale.

      Modalità di presentazione

      L’interessato deve presentare domanda in carta legale al Comune, utilizzando l’apposita modulistica riportata in calce e allegando la specifica documentazione richiesta. Tutta la documentazione deve essere redatta da professionista abilitato o da organismo di certificazione abilitato.

      In caso di cessione, vendita o dismissione dell'attività, il gestore deve darne comunicazione al Comune che ha effettuato la registrazione e rilasciato il codice identificativo e che, nel solo caso di dismissione, il gestore deve consegnare anche la targa ovvero certificarne l'avvenuta distruzione.

      In caso di subingresso, il nuovo gestore dell’attività (già esistente), oltre al cambio di titolarità della licenza, deve ottenere dal Comune la voltura degli atti di registrazione e di assegnazione del codice identificativo.

       

  • Normativa
    • FonteRiferimentoAllegatoLink
      NazionaleLEGGE 18 marzo 1968, n. 337 - Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante. (GU n.93 del 10-4-1968 )
      NazionaleD.M. 18 Maggio 2007(1): Norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante
  • Responsabile
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